PROTOURISM GUIDED TOURS IN ROME english version
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Legge Regionale della regione Lazio n. 10
del 27 Gennaio 2000,
Disciplina dell'esercizio delle attività' professionali delle agenzie di
viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia
S O M M A R I O
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Organizzazione delle funzioni in ambito regionale
Art. 3 - Definizione ed attività delle agenzie di viaggi e turismo
Art. 4 - Ulteriori attività delle agenzie di viaggi e turismo
Art. 5 - Comitato tecnico-consultivo regionale
CAPO II - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO
Art. 6 - Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'attività delle
agenzie di viaggi
e turismo
Art. 7 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 8 - Istruttoria preliminare
Art. 9 - Esito dell'istruttoria ed adempimenti ulteriori
Art. 10 - Provvedimento di autorizzazione
Art. 11 - Chiusura temporanea dell'agenzia
Art. 12 - Mutamento nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo
Art. 13 - Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo
Art. 14 - Garanzia assicurativa
Art. 15 - Deposito cauzionale
Art. 16 - Redazione dei programmi di viaggi
Art. 17 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
CAPO III - RESPONSABILITA' TECNICA
Art. 18 - Soggetti responsabili dell'agenzia di viaggi e turismo
Art. 19 - Esame di idoneità
Art. 20 - Commissione d'esame
Art. 21 - Attestato di idoneità
Art. 22 - Elenchi dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo
CAPO IV - ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE
Art. 23 - Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale
Art. 24 - Associazioni senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità operanti
a livello locale
CAPO V - TURISMO SCOLASTICO
Art. 25 - Turismo scolastico
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 26 - Sanzioni amministrative
Art. 27 - Trasferimento di risorse e di personale
Art. 28 - Abrogazioni
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività delle agenzie di
viaggi e turismo di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e
successive modificazioni, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni da
parte delle associazioni senza scopo di lucro ai sensi dell'articolo 10 della
stessa l. 217/1983 e di altri organismi operanti
nel settore.
2. Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge le imprese esercenti
servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione
aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente
alla prenotazione e vendita di propri biglietti.
3. Non sono soggetti, altresì, alle disposizioni della presente legge i
consorzi e le società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e
seguenti e 2615 ter del codice civile, fra strutture ricettive che effettuino
servizi di prenotazione ed assistenza esclusivamente a favore delle imprese
consorziate, anche avvalendosi di strumenti infotelematici e mediante l'apertura
di propri distinti uffici.
Art. 2
(Organizzazione delle funzioni in ambito regionale)
1. Nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, sono riservati alla Regione,
oltre alle funzioni ed i compiti relativi alla programmazione ed all'adozione di
atti di direttiva nei confronti degli enti destinatari di delega ai sensi del
presente articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la
predisposizione delle polizze assicurative standard di cui all'articolo 14, i
depositi cauzionali di cui all'articolo 15, le associazioni senza scopo di lucro
che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, di cui
agli articoli 23 e 24.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di agenzie di viaggi e
turismo, ivi comprese quelle di vigilanza e controllo sulle relative attività,
sono delegate alle province competenti per territorio ad eccezione delle
funzioni riservate alla Regione dal comma 1. Fatti salvi gli interventi di
competenza degli organi di sicurezza pubblica nell'ambito dei compiti
istituzionali attribuiti con leggi dello Stato, le province esercitano le
funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggi e turismo avvalendosi
anche delle Aziende di promozione turistica (APT) competenti per territorio.
Art. 3
(Definizione ed attività delle agenzie di viaggi e turismo)
1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l'attività di
produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione
nell'acquisto di tali servizi od anche entrambe le attività, ivi compresi i
compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla
Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, di cui alla legge
27 dicembre 1977, n.1084, nonché secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 111 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso", in attuazione della direttiva 90/314/CEE.
2. Le agenzie di viaggi e turismo svolgono, congiuntamente o disgiuntamente, le
seguenti attività:
a) produzione ed organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via
terrestre, marittima ed aerea, per singole persone o gruppi, senza vendita
diretta al pubblico, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici;
b) intermediazione mediante la vendita diretta al pubblico di titoli di
trasporto, soggiorni, viaggi e crociere prodotti ed organizzati dalle imprese di
cui alla lettera a), anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici.
3. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'esercizio delle attività di
cui al comma 2, lettera b), svolgono altresì, ai sensi della Convenzione
internazionale di cui alla l. 1084/1977 e del d.lgs. 111/1995, singole attività
preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula ed all'esecuzione
dei contratti di viaggio.
4. Rientrano tra le attività di cui al comma 3:
a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per
mezzo di terminali elettronici, per conto delle imprese nazionali od estere che
esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo
o altro tipo di trasporto;
b) l'organizzazione e la realizzazione di gite ed escursioni individuali o
collettive e visite guidate di città con ogni mezzo di trasporto e con
personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti;
c) l'informazione, l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento dei
propri clienti da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di
mezzi collettivi di trasporto;
d) la prenotazione dei servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive
di cui all'articolo 6 della l. 217/1983, dei servizi di ristorazione ovvero la
vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori
nazionali ed esteri;
e) i servizi di intermediazione e offerta al pubblico delle attività di cui al
comma 1, realizzati anche mediante reti e strumenti informatici, indicando
comunque gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 10.
Art. 4
(Ulteriori attività delle agenzie di viaggi e turismo)
1. Le agenzie di viaggi e turismo, autorizzate all'esercizio delle attività di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), possono svolgere anche le seguenti
attività nel rispetto delle norme che le regolano con le prescritte
autorizzazioni:
a) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei
propri clienti;
b) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
c) la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto;
d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o di
ogni altro titolo di credito e cambio di valuta;
e) le operazioni di emissione in nome e per conto di imprese di assicurazioni,
di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose
trasportate;
f) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche, oltre
alla distribuzione e vendita di guide, carte topografiche, videocassette,
opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al
turismo;
g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere,
manifestazioni ed eventi sportivi;
h) l'organizzazione di convegni e congressi.
2. Le agenzie di viaggi e turismo possono convenire con i propri clienti la
dislocazione di terminali remoti posti all'interno di strutture, diverse da
quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio.
Tali prestazioni sono consentite esclusivamente nei confronti delle parti che si
sono impegnate e non possono essere rivolte ad altri soggetti.
3. L'attività di cui al comma 2 è subordinata a preventiva comunicazione al
competente servizio della provincia.
Art. 5
(Comitato tecnico-consultivo regionale)
1. E' istituito il Comitato tecnico-consultivo regionale per le agenzie di
viaggi e turismo, di seguito denominato Comitato, con il compito di formulare
pareri e proposte in ordine alla programmazione ed alla politica turistica
regionale ed alla tutela degli utenti.
2. Il Comitato è composto da:
a) l'assessore regionale competente in materia di turismo, che lo presiede;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agenzie di
viaggi e turismo;
c) cinque direttori delle APT, una per ciascuna provincia e dal direttore
dell'APT di Roma;
d) quattro rappresentanti delle agenzie di viaggi e turismo designati
dall'associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale;
e) un funzionario della struttura regionale competente in materia di agenzie di
viaggi e turismo che svolge funzioni di segretario.
3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e
dura in carica cinque anni.
CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE
AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO
Art. 6
(Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio
dell'attività delle agenzie di viaggi e turismo)
1. L'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e l'esercizio delle attività di
cui agli articoli 3 e 4, sono soggetti ad autorizzazione della provincia
competente per territorio.
2. L'autorizzazione all'apertura di cui al comma 1 è rilasciata, sulla base
dell'istruttoria di cui agli articoli 8 e 9, alla persona fisica o alla società
nella persona del legale rappresentante, che ne abbiano fatto domanda ai sensi
dell'articolo 7.
3. Il titolare dell'autorizzazione è soggetto al pagamento della tassa di
concessione regionale dovuta nella misura e con le modalità previste dalla
legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni e dal decreto
legislativo 22 giugno 1991, n. 230.
4. L'autorizzazione è annuale e viene tacitamente rinnovata con il pagamento
della tassa di concessione regionale di cui al comma 3.
5. Per il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche
straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve
le norme previste dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616 e dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.
6. L'apertura di filiali di agenzie principali aventi sede nella regione ovvero
in altre regioni o in uno Stato dell'Unione europea, è soggetta a preventiva
comunicazione alla provincia competente per territorio, contenente gli estremi
dell'autorizzazione relativa all'agenzia principale, i requisiti di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere e) ed f), riferiti ai locali nei quali si
intende condurre l'attività della filiale e la documentazione prevista
dall'articolo 9, comma 2, lettera c).
7. Le agenzie di viaggi e turismo possono aprire propri uffici in occasione di
fiere o manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento della fiera o
manifestazione, limitatamente al periodo della manifestazione medesima, previa
comunicazione alla provincia.
8. Le agenzie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), non possono operare in
locali aperti al pubblico. Eventuali insegne esterne devono contenere
l'indicazione del divieto di vendita diretta.
9. Le province sono tenute a comunicare all'assessorato regionale competente in
materia di turismo l'elenco delle autorizzazioni concesse, ogni modifica ad esse
relativa, nonché l'elenco della agenzie di viaggi e turismo che hanno
comunicato di voler svolgere l'attività di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 7
(Domanda per il rilascio dell'autorizzazione)
1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 6 deve
essere presentata in carta semplice alla provincia competente per territorio e
deve indicare:
a) le complete generalità e la cittadinanza del titolare, se persona fisica, o,
per le società, la denominazione, la ragione sociale, la sede della società e
le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della
stessa;
b) l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
c) le attività che si intendono esercitare con riferimento a quelle indicate
all'articolo 3;
d) l'ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;
e) per le agenzie che svolgono la loro attività all'interno di strutture
pubbliche o private, il requisito di indipendenza dei locali dalle altre attività
svolte nella struttura stessa;
f) la denominazione prescelta per l'agenzia e, in subordine, altre che non siano
uguali o simili ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio
nazionale o comunque tali da ingenerare confusione. Non può in ogni caso essere
adottata la denominazione di comuni, isole o regioni italiane.
2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente
documentazione:
a) copia autentica dell'atto costitutivo della società per le imprese in tal
forma costituite e certificato di iscrizione nel registro delle imprese della
Camera di Commercio;
b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi
pendenti estesi, in caso di società, anche agli amministratori della stessa, o
relativa autocertificazione ove consentita dalla normativa vigente;
c) certificato del Tribunale attestante che nei confronti degli amministratori
della società non sono in corso procedure fallimentari e concorsuali o relativa
autocertificazione ove consentita dalla normativa vigente;
d) la planimetria ed il nulla osta tecnico sanitario per le autorizzazioni di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera b);
e) dichiarazione bancaria attestante la possibilità di affidamento di:
1) 400 milioni, per le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'attività di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera a);
2) 200 milioni per le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'attività di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera b).
Art. 8
(Istruttoria preliminare)
1. Ai fini dell'istruttoria della domanda di cui all'articolo 7, la provincia
competente accerta:
a) la regolarità della domanda, nonché la completezza e congruità della
documentazione ad essa allegata;
b) che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da
agenzie già operanti sul territorio nazionale, tramite la richiesta di parere
da avanzare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento del
turismo;
c) il possesso per il titolare persona fisica, o per il legale rappresentante in
caso di società, dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria
risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 7, comma 2.
Art. 9
(Esito dell'istruttoria ed adempimenti ulteriori)
1. Le domande di cui all'articolo 7 sono dichiarate ammissibili o sono rigettate
con apposito provvedimento della provincia da comunicare all'interessato.
2. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'interessato, entro il termine
di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, deve trasmettere alla
provincia:
a) copia del versamento della tassa di concessione regionale nell'ammontare
previsto dalla normativa in vigore;
b) copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 14;
c) documentazione idonea a certificare l'agibilità dei locali e la destinazione
d'uso degli stessi ai fini commerciali;
d) copia del versamento del deposito cauzionale di cui all'articolo 15;
e) le complete generalità della persona, scelta dall'elenco regionale di cui
all'articolo 22, che assume la direzione tecnica dell'agenzia, salvo che questa
sia assunta dallo stesso interessato.
3. Trascorso il termine fissato dal comma 2 senza che l'interessato abbia
esattamente ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione
decade a tutti gli effetti. In via eccezionale, sulla base di comprovate
motivazioni, la provincia può concedere, per una sola volta, una proroga di
ulteriori sessanta giorni per detti adempimenti.
Art. 10
(Provvedimento di autorizzazione)
1. Conclusa l'attività di istruttoria di cui agli articoli 8 e 9, la provincia
concede l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggi e turismo con
apposito provvedimento che deve espressamente indicare:
a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo;
b) il titolare, persona fisica o giuridica. Per le società va altresì indicata
la denominazione e la ragione sociale ed il legale rappresentante;
c) l'attività autorizzata tra quelle di cui all'articolo 3, comma 2;
d) il direttore tecnico;
e) l'ubicazione dei locali di esercizio.
2. Le agenzie di viaggi e turismo devono esporre in modo visibile
l'autorizzazione all'esercizio delle attività.
3. Le agenzie di viaggi e turismo devono usare sempre ed esclusivamente la
denominazione risultante dal provvedimento di autorizzazione. In caso di
utilizzo da parte delle agenzie, per la promozione e la commercializzazione dei
loro prodotti, di marchi diversi dalla loro denominazione, deve comunque
risultare in modo chiaro ed evidente la denominazione dell'agenzia che propone o
vende il prodotto turistico.
Art. 11
(Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo)
1. Il titolare di un agenzia di viaggi e turismo che intenda procedere alla
chiusura temporanea di una sede dell'agenzia stessa ne deve informare,
indicandone i motivi, il periodo e la durata, l'assessorato provinciale
competente in materia di turismo e l'APT territorialmente competente.
2. Il termine di chiusura non può superare i tre mesi nel corso dell'anno. E'
ammessa una sola proroga per non più di tre mesi, per comprovate ragioni, da
concedersi con provvedimento della provincia.
3. Nel caso che la chiusura temporanea avvenga senza la comunicazione di cui al
comma 1 o che la sede non sia riaperta decorso il termine di proroga, la
provincia dispone la revoca dell'autorizzazione.
Art. 12
(Mutamento nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo)
1. La provincia autorizza i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi
e turismo relativi agli elementi di cui all'articolo 10, comma 1. A tal fine i
mutamenti suddetti devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro
verificarsi, alla provincia stessa, che provvede, previa verifica dei
presupposti previsti dalla presente legge, in relazione alla sola modifica
richiesta.
2. I mutamenti relativi alla titolarità dell'agenzia di viaggi e turismo o alla
ragione sociale comportano il pagamento della tassa di rilascio.
Art. 13
(Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)
1. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate ai sensi della presente legge, o
le rispettive filiali, sono iscritte in apposito elenco istituito presso
ciascuna provincia competente per territorio, che provvede alla sua tenuta ed
aggiornamento.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono riportati, per ogni agenzia, i dati
relativi alla denominazione, al tipo di attività autorizzata, al nome del
titolare o alla ragione sociale, in caso di società ed al nome del direttore
tecnico, nonché tutti i provvedimenti concernenti la singola agenzia
eventualmente assunti dalla provincia ai sensi della presente legge.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le provincie trasmettono alla Regione,
gli elenchi di cui al comma 1, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente,
ai fini della pubblicazione annuale dell'elenco regionale delle agenzie di
viaggi e turismo nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR).
Art. 14
(Garanzia assicurativa)
1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare entro il termine
fissato dall'articolo 9, comma 2, polizze assicurative di responsabilità civile
a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti dei
servizi turistici ed a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla
partecipazione a programmi di viaggi e soggiorno, nell'osservanza delle
disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale di cui alla l.
1084/1977, nonché dal d.lgs. 111/1995.
2. Le agenzie di viaggi e turismo inviano annualmente alla provincia
territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento
del premio assicurativo.
Art. 15
(Deposito cauzionale)
1. Entro il termine fissato dall'articolo 9, comma 2, il titolare dell'agenzia
deve versare alla Regione un deposito cauzionale di lire 40 milioni per le
autorizzazioni all'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Gli importi di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del
Presidente della Giunta regionale.
3. La cauzione può essere prestata in titoli di rendita pubblica esenti da
vincolo o al portatore, o può essere costituita mediante fidejussione bancaria
irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa anche fornita da mutue
costituite da agenti di viaggio.
4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a
garanzia di tasse non pagate o di sanzioni pecuniarie.
5. Nei casi in cui la cauzione sia stata ridotta rispetto alla sua consistenza,
per effetto dell'applicazione del comma 4, essa deve essere reintegrata nel suo
importo originario nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione della Regione ad adempiervi.
6. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, viene effettuato
dalla Giunta regionale entro e non oltre novanta giorni consecutivi dalla data
di ricezione della domanda, purché risulti regolare il pagamento delle tasse e
di eventuali sanzioni.
Art. 16
(Redazione dei programmi di viaggio)
1. I programmi concernenti viaggi e crociere, con o senza prestazioni relative
al soggiorno, organizzati o prodotti da agenzie di viaggi e turismo, sia per
l'interno che per l'estero, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal
d.lgs. 111/1995.
2. Il riferimento ai programmi di cui al comma 1 deve essere citato nei
documenti di viaggio quando previsti. Qualora il documento di viaggio non sia
previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento nella promessa di
servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento. A tal fine il
programma è posto a disposizione dei consumatori.
3. Gli inserti pubblicitari, annunci, manifesti e simili, relativi a soggiorni,
viaggi o crociere, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati
ai sensi del comma 1.
4. Le agenzie di viaggi e turismo, produttrici ed organizzatrici di viaggi e
soggiorni, trasmettono alla provincia competente, prima della data di inizio
della diffusione, copia dei programmi, annunci, manifesti e simili, al fine di
verificare che gli stessi siano redatti secondo le disposizioni di cui al
presente articolo. Decorsi trenta giorni dalla data di invio del materiale,
senza che sia pervenuta dalla provincia competente alcuna risposta, l'agenzia può
procedere alla diffusione del materiale stesso.
Art. 17
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. La provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 6
per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di sei mesi:
a) quando vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
b) quando non vengano comunicati i mutamenti nell'organizzazione dell'agenzia ai
sensi dell'articolo 12;
c) per l'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 10, comma 3;
d) qualora l'agenzia non provveda a reintegrare il deposito cauzionale ai sensi
dell'articolo 15, comma 5;
e) in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 18, commi 3 e 6;
f) qualora venga accertato che l'attività dell'agenzia risulti pregiudizievole
per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi
inadempimenti che investono i rapporti con operatori turistici a livello
nazionale od internazionale.
2. La provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:
a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1,
l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità o non ottemperi alle
disposizioni della provincia entro l'ulteriore termine assegnato dalla provincia
stessa a pena di revoca dell'autorizzazione;
b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attività di
agenzia di viaggi e turismo;
c) in caso di mancata copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 14.
CAPO III
RESPONSABILITA' TECNICA
Art.18
(Soggetti responsabili dell'agenzia di viaggi e turismo)
1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo principale è
affidata alla persona fisica titolare dell'autorizzazione all'esercizio di
agenzia di viaggi e turismo o al legale rappresentante in caso di società, che
siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, comma secondo, della
l. 217/1983, accertati ai sensi del d.lgs.392/1991 ed iscritti nell'elenco
regionale di cui all'articolo 22.
2. Qualora la persona fisica o il rappresentante legale titolare
dell'autorizzazione non presti, con carattere di continuità ed esclusività, la
propria attività nell'agenzia di viaggi e turismo o non possieda i requisiti di
cui al comma 1, la responsabilità di direzione tecnica è affidata ad un
direttore tecnico iscritto nell'elenco regionale di cui all'articolo 22.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono curare la gestione tecnica
dell'agenzia, con carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia
principale. In caso di inosservanza di questi obblighi la provincia provvede
alla sospensione dell'esercizio della professione fino ad un massimo di sei mesi
e, nell'ipotesi di recidiva, alla cancellazione dall'elenco provinciale.
4. Sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 22:
a) coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'attività di
direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, previo superamento di apposito
esame di idoneità all'esercizio della professione, previsto dall'articolo 19;
b) coloro che siano in possesso dei requisiti riconosciuti dal d.lgs. 392/1991.
5. Sono inoltre iscritti, su domanda, all'elenco dei direttori tecnici:
a) coloro che in altre regioni hanno superato l'esame equivalente a quello
previsto dall'articolo 19;
b) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in possesso dei titoli e
documenti previsti dall'articolo 4 del d.lgs. 392/1991;
c) i direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea,
in possesso del titolo di idoneità equiparato, in base ai principi di
reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.
6. In caso di cessazione dell'attività da parte del direttore tecnico o di
sospensione di questo per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi in
un anno, il titolare dell'agenzia è tenuto a darne immediata comunicazione alla
provincia competente per territorio, provvedendo contestualmente alla
designazione di altra persona iscritta nell'elenco di cui all'articolo 22.
Art. 19
(Esame di idoneità)
1. La provincia indice, almeno una volta ogni due anni, la sessione d'esame per
l'accertamento dell'idoneità all'esercizio delle attività di direttore tecnico
di agenzia di viaggi e turismo cui possono presentare domanda di partecipazione
coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea. A tal
fine sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la
propria posizione ai sensi della normativa vigente;
c) possesso del diploma di scuola media superiore, legalmente rilasciato o di
equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia.
L'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di
scuola media superiore deve risultare da apposita certificazione rilasciata a
norma di legge;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) conoscenza di due lingue straniere sulle quali l'interessato intende
sostenere l'esame tra quelle maggiormente diffuse, di cui almeno una lingua dei
paesi appartenenti all'Unione europea.
2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata copia del versamento, a
titolo di concorso alle spese di effettuazione dell'esame, ai sensi del Regio
Decreto 6 maggio 1940, n. 635, nella misura e nei modi stabiliti nel decreto di
indizione delle prove d'esame.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda.
4. L'esame di idoneità consiste in:
a) una prova scritta nelle seguenti materie:
1) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi
e turismo, elementi di contabilità obbligatoria, bilancio e contabilità
gestionale;
2) principi di legislazione turistica;
3) una lingua straniera tra quelle indicate nella domanda;
b) una prova orale nelle seguenti materie:
1) legislazione turistica;
2) geografia turistica;
3) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi
e turismo, tecniche di promozione e commercializzazione;
4) almeno due lingue straniere compresa quella oggetto della prova scritta.
5. L'esame di idoneità è effettuato dall'apposita commissione costituita ai
sensi dell'articolo 20.
Art. 20
(Commissione d'esame)
1. Ai fini di cui agli articoli 18 e 19, la provincia territorialmente
competente, nomina con proprio provvedimento, la commissione per l'accertamento
dell'idoneità della professione di direttore tecnico, così composta:
a) un dirigente dell'APT esistente nel competente ambito territoriale
provinciale, che la presiede. Per l'ambito territoriale dell'intera provincia di
Roma viene costituita un'unica commissione d'esame presieduta da un dirigente
dell'APT della provincia di Roma, alla quale partecipa anche un dirigente
dell'APT del comune di Roma;
b) cinque docenti o esperti rispettivamente nelle materie di cui all'articolo
19, comma 4, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4);
c) un rappresentante degli agenti di viaggio e turismo designato
dall'organizzazione di categoria più rappresentativa.
2. La commissione esaminatrice è integrata da docenti o esperti nelle lingue
straniere in relazione alle richieste di esame.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario
della provincia territorialmente competente.
4. Ai membri della commissione competono le indennità previste dalla normativa
regionale vigente in materia di partecipazione a commissione d'esame.
Art. 21
(Attestato di idoneità)
1. La provincia, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva gli
elenchi degli idonei e rilascia i relativi attestati di idoneità comprovanti
l'accertamento delle conoscenze di cui all'articolo 19.
Art. 22
(Elenchi dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo)
1. Presso ciascuna provincia è tenuto ed aggiornato l'elenco dei direttori
tecnici di agenzia di viaggi e turismo che abbiano conseguito l'idoneità ai
sensi dell'articolo 19 o che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui
all'articolo 18, comma 4, lettera b). Sono, altresì, iscritti in tale elenco i
soggetti indicati nell'articolo 18, comma 5.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la provincia comunica alla Regione gli
elenchi, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, dei direttori tecnici
di agenzie di viaggi e turismo ai fini della pubblicazione dell'elenco regionale
annuale sul BUR.
CAPO IV
ALTRI ORGANISMI OPERANTI NEL SETTORE
Art. 23
(Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo
l'elenco delle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale
per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ed abbiano sedi
operative nella regione ed almeno in altre tre regioni.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono svolgere in modo continuativo ed
esclusivamente per i propri associati, l'attività di organizzazione e vendita
di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs.111/1995 e
dagli articoli 14 e 16.
3. Le associazioni di cui al comma 1 devono possedere, per disposizione
statutaria i seguenti requisiti:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività,
desumibile dai bilanci sociali;
b) organizzazione e funzionamento secondo i criteri di democraticità;
c) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.
4. Le associazioni di cui al comma 1, ai fini dell'esercizio dell'attività
prevista dal medesimo comma 1, devono trasmettere alla struttura regionale
competente in materia di agenzie di viaggi e turismo:
a) copia dell'atto costitutivo;
b) copia dello statuto;
c) copia del bilancio annuale;
d) documentazione comprovante, per ogni anno, l'avvenuto pagamento della
garanzia assicurativa di cui all'articolo 14.
5. Le associazioni di cui al comma 1 devono inviare, entro il 31 marzo di ogni
anno, alla struttura regionale competente in materia di agenzia di viaggio e
turismo, il programma annuale delle singole iniziative previste; eventuali
variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell'inizio
dell'attività.
6. La Regione, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui
all'articolo 26, sospende lo svolgimento delle attività delle associazioni di
cui al comma 1 fino all'eliminazione dell'irregolarità, qualora:
a) la documentazione risulti insufficiente od incompleta;
b) il programma o le eventuali variazioni non risultino comunicate ai sensi del
comma 5;
c) siano accertate gravi irregolarità nello svolgimento delle attività;
d) non venga stipulata o rinnovata la polizza assicurativa.
7. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, ogni altra associazione od
organismo deve servirsi per l'organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie di
viaggi e turismo che risultino in possesso di autorizzazione per svolgere le
attività di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 24
(Associazioni senza scopo di lucro, gruppi
sociali e comunità operanti a livello locale)
1. Le associazioni senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità,
operanti a livello locale, aventi finalità ricreative, culturali, religiose e
sociali, possono organizzare e realizzare, senza carattere di professionalità,
gite occasionali, della durata non superiore ai tre giorni, viaggio compreso,
riservati esclusivamente ai propri associati od appartenenti.
2. L'organizzazione e la realizzazione di cui al comma 1 non sono soggette alle
disposizioni delle presente legge purché venga stipulata un'assicurazione a
copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dall'effettuazione di ogni
singola iniziativa e questa venga preventivamente comunicata alla struttura
regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo almeno quindici
giorni prima della data stabilita.
3. Il tardivo o mancato invio della comunicazione dell'iniziativa ai sensi del
comma 2, comporta il pagamento, rispettivamente, di una somma da lire 300 mila a
lire 800 mila e da lire 800 mila a lire 2 milioni.
4. La mancata stipula dell'assicurazione comporta l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 26, comma 6.
5. Le proloco non possono svolgere le attività indicate dal presente articolo.
CAPO V
TURISMO SCOLASTICO
Art. 25
(Turismo scolastico)
1. Le scuole e gli istituti che intendano svolgere, nel contesto dei propri
ordinamenti, viaggi di durata superiore ad un giorno, devono attenersi, oltre
alle disposizioni impartite dai singoli provveditorati agli studi e dal
Ministero della pubblica istruzione, anche alle disposizioni della presente
legge.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 26
(Sanzioni amministrative)
1. Salva l'applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in
forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di
cui all'articolo 3, senza aver ottenuto le autorizzazioni prescritte dalla
presente legge, è soggetto al pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire
16 milioni, tenuto conto delle attività abusivamente esercitate.
2. L'inosservanza delle prescrizioni relative alla redazione dei programmi di
viaggio comporta il pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni,
tenuto conto delle attività che l'agenzia è autorizzata a svolgere.
3. Il titolare che con qualsiasi mezzo di comunicazione attribuisca alla propria
agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata è soggetto al pagamento
di una somma da lire 1 milione a lire 4 milioni.
4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione di cui all'articolo 10
comporta il pagamento della sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 1
milione.
5. Le associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 23 che esercitano le
attività previste dalla presente legge senza essere iscritte nell'elenco
regionale sono soggette al pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 16
milioni.
6. L'inosservanza per le associazioni senza scopo di lucro di cui agli articoli
23 e 24 della stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 14 comporta
il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 16 milioni.
7. L'inosservanza per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo
23 dell'invio annuale alla struttura regionale competente in materia di agenzie
di viaggi e turismo del programma delle attività comporta il pagamento di una
somma da lire 1 milione a lire 10 milioni.
8. All'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si provvede ai
sensi del titolo VI, capo II della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Come
previsto dall'articolo 208 della l.r. 14/1999, in attesa dell'adeguamento della
legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative ai sensi
dell'articolo 194, comma 4 della l.r. 14/1999, continuano ad applicarsi le
disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive
modificazioni.
Art. 27
(Trasferimento di risorse e di personale)
1. Per il conferimento di eventuali risorse necessarie per l'esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi previsti dalla presente legge si provvede
in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 14/1999.
Art. 28
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in
particolare:
a) la legge regionale 17 settembre 1984, n. 63 e successive modificazioni;
b) la lettera a), comma 2 dell'articolo 77 della l.r. 14/1999.
Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 19 febbraio 2000, n.
5.
Costituzione della Repubblica Italiana
Legge Quadro sul turismo n.217/83
Legge Regionale del Lazio n.50/85
DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111
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