PROTOURISM GUIDED TOURS IN ROME english version
Visite guidate
per roma, vaticano e provincia di roma, itinerari turistici di roma, assistenza
turistica su roma, walking tours ed itinerari culturali con guide turistiche
autorizzate dalla provincia di roma e riconosciute dal vaticano.
L.R. 19 Aprile 1985, n. 50
Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico.
Art. 1
(Finalita')
Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico.
(1)
L.R. 19 Aprile 1985, n. 50
La presente legge disciplina l' esercizio delle professioni di guida,
accompagnatore ed interprete turisticonella Regione.
Art. 2
(Definizione di guida turistica)
E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di
persone nella visita a monumenti, opere e gallerie d' arte, musei, scavi
archeologici, ville, parchi, localita' paesaggistiche e di particolare
attrattiva, complessi industriali, artigianali, agricoli e simili, per
illustrare i valori, direttamente o tramite interprete.
L' esercizio della professione di guida turistica e' consentito con riferimento
specifico a parti del territorio regionale.
Art. 3
(Definizione di accompagnatore turistico)
E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone
singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale od
all' estero in attuazione del programma di viaggio, assicurando la necessaria
assistenza e fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico -
culturale sulle zone di transito, al di fuori dell' ambito di competenza e nel
rispetto delle attivita' delle guide turistiche.
Art. 4
(Definizione di interprete turistico)
E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera nell'
assistenza, esclusivamente mediante traduzione di lingue estere, a turisti
stranieri, presenti in occasione di viaggi turistici, incontri, manifestazioni
di interesse turistico, e presso uffici di informazione, al di fuori delle
attivita' riconosciute alle guide ed agli accompagnatori turistici.
Art. 5
(Condizioni per l' esercizio dell' attivita')
L' esercizio delle professioni di guida, accompagnatore ed interprete turistico
e' subordinato al possesso della licenza rilasciata dal comune competente, ai
sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
L' attestato di abilitazione professionale costituisce condizioni indispensabili
per il rilascio della licenza e si consegue previo accertamento della capacita'
tecnico - professionale, secondo le norme della presente legge. Non e' soggetto
agli obblighi di cui ai precedenti commi:
a) chi svolge senza compenso e senza carattere di professionalita' ed
abitualita' le attivita' di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei
soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo, operanti nel
settore del turismo e del tempo libero, ai sensi dell' articolo 10 della legge
17 maggio 1983, n. 217, previa comunicazione all' assessorato al turismo della
Regione od all' ente turistico periferico competente e nell' osservanza delle
norme regionali in materia di agenzie di viaggio e turismo;
b) chi occasionalmente presta la propria opera nell' ambito delle attivita'
previste dalla presente legge come dipendente od in qualita' di esperto, in
occasione di singoli viaggi o di iniziative promozionali organizzati da enti
pubblici esclusivamente nell' espletamento dei loro compiti istituzionali,
previa comunicazione all' assessorato al turismo della Regione od all' ente
turistico periferico competente;
c) chi svolge in qualita' di dipendente di agenzia di viaggi e turismo attivita'
di accoglienza ed accompagnamento da e per porti, aeroporto, stazioni di
partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;
c bis) i ministri di culto e gli appartenenti agli ordini religiosi che, in
occasione di iniziative religiose e/o di culto, svolgono le attività di cui
alla presente legge nella propria sede di appartenenza, senza compenso ed
abitualità. (1a)
Per l' esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge i cittadini
appartenenti ai paesi membri della Comunita' Economica Europea sono equiparati,
a condizione di reciprocita', ai cittadini italiani, con l' osservanza delle
norme di cui ai precedenti commi.
Per gli accompagnatori turistici, appartenenti a paesi esteri dai quali
provengono in accompagnamento di stranieri, valgono le vigenti disposizioni
normative italiane in materia di pubblica sicurezza, di cui all' articolo 3 del
regio decreto - legge 18 gennaio 1937, n. 448 e successive disposizioni,
relativamente all' attestazione della rappresentanza consolare, all' obbligo di
uniformarsi alle altre disposizioni vigenti per i corrieri nazionali ed al visto
dell' autorita' competente.
Art. 6
(Abilitazione tecnico - professionale)
Per accertare l' idoneita' tecnico - professionale all' esercizio delle
attivita' di guida, accompagnatore ed interprete turistico, la Regione con
deliberazione della Giunta bandisce, di regola ogni anno relativamente a
ciascuna professione, apposite prove pubbliche d' esame scritte ed orali, per
tutti gli ambiti provinciali o per alcuni solamente.
Gli aspiranti all' esercizio della professione di guida ed accompagnatore
turistico devono sostenere l' esame di lingua fondamentale in almeno una tra le
lingue straniere maggiormente diffuse ed insegnate nelle scuole secondarie dello
Stato ed eventualmente nelle lingue straniere facoltative nelle quali intendono
espletare l' attivita' professionale.
Gli aspiranti all' esercizio della professione di interprete turistico devono
sostenere l' esame di lingua fondamentale in almeno una tra le lingue straniere
insegnate nelle universita' dello Stato ed eventualmente nelle lingue straniere
facoltative, nelle quali intendono espletare l' attivita' professionale.
Il bando d' esame viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e
fissa i termini, requisiti e modalita' per l' ammissione all' esame e per l'
espletamento delle relative prove, indica il programma delle materie d' esame,
le lingue straniere sulle quali deve avvenire la scelta dei candidati, precisa
quanto altro necessario in conformita' della presente legge e della normativa
statale vigente.
Art. 7
(Domanda d' esame)
Ai fini dell' ammissione all' esame di cui al precedente articolo 6, gli
aspiranti devono, conformemente alle norme del bando, presentare domanda alla
Regione, assessorato al turismo, dichiarando il possesso dei seguenti requisiti:
1) maggiore eta';
2) cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunita' Economica
Europea, col quale sussistano, in materia di guide, interpreti ed accompagnatori
turistici, condizioni di reciprocita';
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente;
5) idoneita' psico - fisica all' esercizio della professione.
2. Nella domanda gli aspiranti devono, altresi', indicare l' attivita'
professionale per la quale si chiede l' abitazione, le lingue straniere tra
quelle incluse nel bando e le eventuali lingue estere facoltative per le quali
si intende sostenere l' esame e l' ambito provinciale prescelto.(2)
I requisiti richiesti dal bando d' esame devono essere posseduti alla data della
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
Art. 8
(Nomina delle commissioni)
Le commissioni d' esame sono nominate con decreto del Presidente della Giunta
regionale, restano in carica per la durata di due anni e possono essere
confermate, salvo eventuali variazioni.
La Regione puo' avvalersi, in qualita' di esperti, di docenti universitari e di
istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli istituti
professionali di Stato e gli istituti tecnici per il turismo, di funzionari o
dirigenti delle amministrazioni pubbliche, nonche' di esperti di riconosciuta
comprovata preparazione culturale e di esperienza pratica nelle specifiche
materie d' esame.
Art. 9.
(Commissioni d'esame per guide turistiche)
1. La commissione d'esame per le guide turistiche e' cosi' composta:
1) Il dirigente del settore dell'assessorato regionale al turismo competente per
materia che la presiede;
2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo, esperto in
organizzazzione e legislazione turistica;
3) un esperto di sotria dell'arte;
4) un esperto in archeologia;
5) un esperto nel settore delle attivita' ambientali, culturali e produttive del
Lazio;
6) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando di esame.
2. Della commissione possono far parte di volta in volta membri aggiunti esperti
in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti
intendano sostenere prove facoltative.
3. In qualita' di esperti, di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del comma 1, la
Regione si avvale preferibilmente di docenti a livello universitario.
4. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario
dell'assessorato regionale al turismo. (3)
Art.10
( Commissione d' esame per accompagnatori turistici)
1. La commissione d'esame di abilitazione per gli accompagnatori turistici e'
cosi' composta:
1) il dirigente del settore dell'assessorato regionale al turismo competente per
materia che la preside;
2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo esperto in
organizzazione e legislazione turistica;
3) un esperto di geografia turistica;
4) un esperto di tecnica del turismo;
5) un esperto in trasporti e comunicazioni;
6) un esperto in legislazione valutaria e doganale;
7) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando d'esame.
2. Della commissione possono fare parte di volta in volta membri aggiunti
esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti
intendano sostenere prove facoltative.
3. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario
dell'assessorato regionale al turismo. (4)
Art. 11
( Commissione d' esame per interpreti turistici)
1. La commissione d'esame di abilitazione per interpreti turistici e' cosi'
composta:
1) il dirigente del settore dell'assessorato regionale al turismo competente per
materia che la presiede;
2) un funzionario dell'assessorato regionale al turismo esperto in
organizzazione e legislazione turistica;
3) un esperto in tecnica del turismo;
4) un esperto per ogni lingua straniera richiesta dal bando di esame.
2. Della commissione possono far parte di volta in volta membri aggiunti esperti
in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti
intendano sostenere prove facoltative.
3. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario
dell'assessorato regionale al turismo. (5)
Art. 12
( Prove d' esame per guide turistiche)
L' esame per le guide turistiche consiste nelle seguenti prove:
a) prova scritta, anche mediante questionario, in materia storico - artistica,
economica ed ambientale generale e delle localita' in cui deve essere esercitata
la professione;(6)
b) prove orali riguardanti, rispettivamente:
1) cultura storico - artistica, nonche' economica ed ambientale delle localita'
in cui dovra' essere esercitata la professione;
2) nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e
compiti e norme di esercizio della professione;
3) conversazione nonche' lettura e traduzione orale di un brano scritto nella
lingua straniera prescelta tra quelle previste dal bando ed in ciascuna di
quelle facoltative.
Art. 13
(Prove d' esame per accompagnatori turistici)
L' esame per gli accompagnatori turistici consiste nelle seguenti prove:
a) prova scritta, anche mediante questionario, in materia di geografia turistica
italiana, europea ed extraeuropea ed in materia di organizzazione e legislazione
turistica, valutaria e doganale, delle comunicazioni e trasporti; (7)
b) prove orali, riguardanti rispettivamente:
1) geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;
2) organizzazione e legislazione turistica;
3) disciplina delle comunicazioni e dei trasporti;
4) nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;
5) tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione;
6) conversazione, nonche' lettura e traduzione orale, di un brano scritto nella
lingua straniera prescelta tra quelle previste dal bando ed in ciascuna di
quelle facoltative.
Art. 14
(Prove d' esame per interpreti turistici)
L' esame per gli interpreti consiste nelle seguenti prove:
a) prova scritta di traduzione dalla lingua italiana nella lingua straniera
prescelta tra quelle previste dal bando ed in ciascuna di quelle facoltative;
b) prove orali, riguardanti rispettivamente:
1) colloquio e traduzione simultanea nelle lingue oggetto della prova scritta;
2) nozioni di tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione;
3) nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana.
Art.15
( Funzionamento delle commissioni)
Dello svolgimento delle prove di abilitazione e delle decisioni adottate dalla
commissione viene redatto giorno per giorno processo verbale.
Ciascun componente la commissione d' esame dispone di dieci punti per ogni prova
sostenuta dal singolo candidato.
Per l' ammissione alle prove orali il candidato dovra' conseguire il punteggio
di almeno sette decimi in ciascuna prova obbligatoria scritta.
Gli aspiranti devono riportare, per il riconoscimento della abilitazione all'
esercizio della professione, una votazione media complessiva non inferiore ai
sette decimi e, per ciascuna prova orale, un voto non inferiore ai sei decimi.
Per le prove facoltative occorre riportare, ai fini della relativa idoneita' un
punteggio non inferiore ai sette decimi che, nella valutazione complessiva, da'
luogo all' attribuzione di un punto per ogni prova facoltativa superata.
Art. 16
(Graduatoria ed attestato di abilitazione)
Ciascuna commissione giudicatrice, espletate le prove d' esame, procede alla
formazione della graduatoria di merito dei candidati con indicazione del
punteggio complessivo da ciascuno conseguito.
La votazione complessiva attribuita a ciascun candidato e' costituita dalla
somma dei punteggi in ciascuna prova scritta ed orale e, per le lingue
facoltative, di un punto per ognuna delle relative prove superate ai sensi del
precedente art. 15.
Nel caso di parita' di punteggio riportato da due o piu' candidati nella stessa
prova, la precedenza nell' ordine progressivo della graduatoria e' determinata
in via prioritaria dal possesso di titoli di studio nelle materie oggetto della
prova di abilitazione e, in subordine, da ogni altro titolo di studio ed
idoneita' conseguiti e, ancora a parita' di punti, da ogni ulteriore elemento
che possa dimostrare la migliore qualificazione professionale.
La Giunta regionale, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva con
deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, la
graduatoria degli abilitati all' esercizio delle singole professioni di guida,
accompagnatore od interprete turistico.
Il Presidente della Giunta regionale rilascia agli interessati l' attestato di
abilitazione necessario ai fini dell' ottenimento della licenza di esercizio
dell' attivita' professionale da parte del comune.
Art. 17
( Estensione dell' abilitazione e variazioni di residenza)
Chi è in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di
guida turistica, conseguito in una delle province della Regione, può presentare
domanda, nei termini previsti dal bando e sulla base dei requisiti già
accertati o dichiarati, per l’ammissione a nuova prova di esame relativa alla
professione, in un altro ambito provinciale del Lazio, sostenendo esclusivamente
le prove scritte ed orali inerenti alla cultura storico artistica generale e
alla geografia turistica e/o, nel caso di richiesta di integrazione per altre
lingue, l’eventuale esame orale per l’estensione dell’abilitazione ad
altra lingua o lingue oltre quella o quelle già posseduta o possedute.
Chi, altresì, è in possesso dell’abilitazione all’esercizio della
professione di guida turistica conseguita in altra regione, può presentare
domanda, nei termini previsti dal bando e sulla base dei requisiti già
accertati o dichiarati, per l’ammissione a nuova prova di esame relativa alla
professione, in un ambito provinciale del Lazio.
In tal caso non è necessario sostenere le prove orali per le lingue risultanti
dall’attestato.(8)
Il superamento delle prove con il punteggio prescritto comporta, nel rispetto
delle norme della presente legge, l' indicazione aggiuntiva del relativo ambito
provinciale di abilitazione e l’indicazione di eventuali lingue oltre a quelle
risultanti dalla licenza e dall’attestato di abilitazione in possesso
dell’interessato.(8)
Il titolare di licenza di accompagnatore o di interprete turistico, rilasciata
sulla base della capacita' tecnica accertata in conformita' delle norme statali
e di quelle regionali eventualmente esistenti, nel caso in cui intenda
trasferire la propria residenza in un comune del Lazio ed esercitare nel
corrispondente ambito provinciale la propria professione, deve presentare
domanda al nuovo comune di residenza, al fine di ottenere il rilascio della
licenza, di cui al precedente art. 5, primo comma.
L' iscrizione nell' elenco regionale, di cui al successivo art. 21, del titolare
della nuova licenza, rilasciata ai sensi del successivo art. 18, avviene dopo la
cancellazione dell' interessato dal ruolo, elenco o simile, in cui risultava
precedentemente iscritto.
Art. 18
( Licenza per l' esercizio dell' attivita' professionale)
Per ottenere la licenza di cui al precedente art. 5, primo comma, l' interessato
deve presentare domanda al comune di residenza, nell' ambito territoriale
prescelto ai sensi del precedente art. 7, indicando l' attivita' professionale
che intende esercitare ed allegando, oltre all' attestato di abilitazione
tecnico - professionale di cui all' art. 16 della presente legge, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal citato art.
7.
La licenza e' concessa nell' osservanza delle norme vigenti di pubblica
sicurezza e deve indicare la professione per la quale e' rilasciata, le lingue
straniere conosciute e, per le guide, l' ambito territoriale d' esercizio, in
conformita' dell' abilitazione professionale conseguita.(9)
Art. 19
(Rinnovo della licenza)
La licenza e' rinnovata annualmente dal comune competente su domanda dell'
interessato da presentare prima della data di scadenza e da corredare di
sintetica relazione sull' attivita' svolta dal titolare durante l' anno
precedente.
La domanda non corredata della relazione, di cui al comma precedente, si
considera irricevibile.
Il mancato rinnovo della licenza comporta la sospensione della stessa, fino a
presentazione della domanda, corredata della prescritta relazione. 4. Il comune
puo' tener conto delle singole relazioni ricevute e dell' insieme delle stesse
ai fini degli eventuali provvedimenti di cui al successivo articolo 20. (10)
Il mancato rinnovo, per due anni consecutivi estendibili a tre nei casi di grave
e comprovato impedimento, comporta la revoca della licenza da parte del comune e
la cancellazione dell' intestatario dall' elenco di cui al successivo art. 21.
La sospensione della licenza puo' conseguire, anche a richiesta del titolare,
per un periodo non superiore ad anni tre. 7.
La reiscrizione nell' elenco regionale e la concessione di una nuova licenza al
titolare della precedente, come sopra revocata, sono subordinate alla
presentazione di nuova domanda.
Art. 20
(Sospensione e revoca della licenza)
Oltreche' nel caso di sospensione e revoca, dovute a mancato rinnovo della
licenza, previste dal precedente art. 19 e salvo quanto disposto da norme penali
e di pubblica sicurezza, la licenza di cui all' art. 5 della presente legge puo'
essere sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, nei casi piu' gravi, revocata
dal comune, sentiti gli enti turistici periferici competenti territorialmente,
nei seguenti casi:
1) reiterato inadempimento degli obblighi professionali;
2) comportamento particolarmente scorretto nell' esercizio dell' attivita'
professionale o comunque contrario agli scopi del turismo;
3) reiterate violazioni ai divieti previsti dall' art. 25 della presente legge
con applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 29, primo comma.
La licenza e' altresi' revocata qualora il titolare perda taluno dei requisiti
per cui la licenza stessa venne rilasciata.
Nel caso previsto dal comma precedente se, successivamente alla revoca, l'
interessato riacquisti i necessari requisiti la licenza puo' essere nuovamente
emessa ai sensi del precedente articolo 19, ultimo comma.
La sospensione e la revoca, previste dal presente articolo e dal precedente art.
19, sono disposte con provvedimenti comunali motivati, da notificare agli
interessati.
Contro tali provvedimenti, qualora non attengono a violazioni delle norme di
pubblica sicurezza, e' ammesso, salvi gli altri mezzi di giustizia
amministrativa e civile, ricorso alla Regione entro trenta giorni dalla
notifica, di cui al comma precedente.
I ricorsi inoltrati alla Regione sono decisi con decreto del Presidente della
Giunta regionale, sentito il parere dell' assessorato regionale al turismo. La
decisione adottata dal Presidente della Giunta regionale e' definitiva.
Art.21
(Elenchi regionali delle guide degli accompagnatori e degli interpreti
turistici)
Sono istituiti presso la Regione, assessorato al turismo, gli elenchi regionali
delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici, ai quali debbono
essere rispettivamente iscritti tutti coloro che sono in possesso della licenza
di cui al precedente art. 5.
All' atto dell' iscrizione prevista dal comma precedente, l' assessorato
regionale al turismo rilascia all' interessato apposito distintivo, che deve
essere mantenuto bene in vista dall' interessato medesimo sulla propria persona
all' atto dell' espletamento dell' attivita' professionale, ed una tessera
personale di riconoscimento.
La tessera di cui al precedente comma, munita di fotografia dell' intestatario,
deve contenere i dati anagrafici dello stesso e le ulteriori indicazioni, di cui
al precedente art. 18, secondo comma.
Il rilascio di ciascuna licenza per l' esercizio dell' attivita' professionale
di guida, di accompagnatore e di interprete turistico, nonche' l' eventuale
sospensione, revoca o rinuncia ed altre variazioni, devono essere immediatamente
comunicati dal comune alla Regione, assessorato al turismo, ai fini dell'
iscrizione o dell' aggiornamento degli elenchi regionali.
Art. 22
(Comitato tecnico regionale)
1. E' istituito il comitato tecnico regionale per le guide, gli accompagnatori e
gli interpreti turistici con il compito di formulare pareri e proposte circa le
iniziative attinenti lo studio e la soluzione dei problemi di sviluppo e di
qualificazione delle attivita' professionali delle guide, degli accompagnatori e
degli interpreti turistici.
2. Il comitato e' composto da:
a) l' assessore regionale al turismo con funzioni di presidente;
b) il dirigente del competente settore dell' assessorato regionale al turismo,
che lo presiede in caso di assenza dell' assessore;
c) due rappresentanti degli enti turistici periferici;
d) due rappresentanti dei comuni del Lazio, designati dall' associazione
regionale dei comuni d' Italia - sezione regionale del Lazio;
e) due rappresentanti delle agenzie di viaggi e turismo operanti nella Regione,
designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello
regionale;
f) due rappresentanti di ciascuna delle categorie professionali disciplinate
dalla presente legge, scelti dalla Giunta regionale tra i nominativi segnalati,
singolarmente e distintamente per professione, da ognuna delle organizzazioni
sindacali del settore turistico maggiormente rappresentative a livello
regionale.
3. Le mansioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'
assessorato regionale al turismo.
4. Ciascuna delle associazioni o delle organizzazioni di cui alle lettere c),
d), e) ed f), designa, altresi', un supplente che interviene in caso di assenza
o di impedimento di un membro effettivo.
5. Il comitato e' nominato con deliberazione della Giunta regionale, purche' le
designazioni espresse entro trenta giorni dalla richiesta non siano inferiori ai
due terzi del numero complessivo dei componenti e dura in carica cinque anni. L'
integrazione dei componenti mancanti avviene con successive deliberazioni.
6. Il comitato si riunisce su convocazione dell' assessore regionale al turismo
almeno una volta l' anno. (11)
Art. 23
1. I compensi per le prestazioni delle guide, accompagnatori ed interpreti
turistici, con validita' per uno o piu' anni, vengono proposti entro il mese di
ottobre dell' anno precedente alla scadenza dalle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello provinciale alla competente
amministrazione della provincia, che decide in merito entro l' anno in corso,
sentiti gli enti turistici periferici interessati e le organizzazioni di
categoria degli agenti di viaggio e degli albergatori maggiormente
rappresentative a livello provinciale o regionale.
2. Per il caso di mancata proposta l' amministrazione provinciale competente
procede di propria iniziativa alla determinazione dei compensi.
3. La Regione puo' emanare direttive alle province al fine di garantire
uniformita' di criteri e di determinazioni nella materia.(12)
Art. 24
( Ingresso gratuito)
Le guide turistiche munite di licenza, nell' esercizio della propria attivita'
professionale, sono ammesse gratuitamente durante le ore di apertura al pubblico
in tutti i musei, le gallerie, i monumenti e simili di proprieta' dello Stato,
della Regione o di enti locali, ai sensi dell' art. 12 del regio decreto - legge
18 gennaio 1937, n. 448.
La disposizione di cui al primo comma si applica altresi' agli interpreti
turistici, muniti di licenza, nel caso, previsto dal precedente art. 2, in cui
occorra l' attivita' dell' interprete oltre quella della guida turistica locale.
Art. 25
(Divieti)
E' fatto divieto alle guide, agli accompagnatori ed agli interpreti turistici di
esercitare, dietro compenso, attivita' estranee alla loro professione nei
confronti dei turisti.
Il divieto comprende le attivita' di carattere commerciale, di concorrenza alle
agenzie di viaggio, di procacciamento diretto od indiretto di clienti a favore
di alberghi, imprese di trasporto, singole imprese commerciali, artigiane,
industriali e simili.
E' fatto altresi' divieto ai soggetti, di cui al primo comma, di applicare
compensi differenti da quelli determinati ai sensi dell' art. 23 della presente
legge.
Art. 26
(Corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento)
La Regione, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, promuove ed
organizza, su iniziativa dell' assessorato regionale al turismo, corsi di
preparazione agli esami di abilitazione previsti dalla presente legge, nonche'
di aggiornamento e di perfezionamento professionale per le guide, gli
accompagnatori e gli interpreti turistici abilitati.
Al termine dei corsi di aggiornamento viene rilasciato ai partecipanti un
certificato di frequenza. Al termine dei corsi di perfezionamento viene
rilasciato ai partecipanti, che superino l' esame di fine corso, un attestato di
perfezionamento nell' ambito delle materie che sono state oggetto delle prove di
esame di abilitazione gia' sostenute con esito favorevole dai partecipanti
stessi.
Il possesso dell' attestato, di cui al comma precedente, puo' essere annotato, a
domanda dall' interessato, nel corrispondente elenco regionale previsto dal
precedente art. 21.
Art. 26- bis.
(Altre iniziative di qualificazione professionale)
1. La Regione provvede, mediante deliberazione della Giunta regionale, all'
acquisizione di distintivi, tessere e quant' altro necessario al riconoscimento
del personale autorizzato all' esercizio delle attivita' professionali di cui
alla presente legge e puo', altresi', provvedere all' acquisto di pubblicazioni
e di materiale didattico ed illustrativo, alla realizzazione di convegni,
conferenze, seminari ed a tutto cio' che possa contribuire alla qualificazione
professionale nelle attivita' disciplinate dalla presente legge.(13)
Art. 27
(Esercizio abusivo dell' attivita')
Salva l' applicazione delle norme penali, l' esercizio abusivo delle attivita'
professionali di guida, accompagnatore ed interprete turistico da' luogo alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1
milioni. La sanzione e' raddoppiata in caso di recidiva.
E' fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali nonche'
dell' uso di segni distintivi di guide, accompagnatori ed interpreti turistici
non in possesso della prescritta licenza, salve le eccezioni previste dalla
vigente normativa.
L' inosservanza di tale divieto comporta l' applicazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a lire 2 milioni,
elevabile, in caso di recidiva, da lire 2 milioni a lire 5 milioni.
Art. 28
(Vigilanza e controllo)
L' esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo delle guide,
accompagnatori ed interpreti turistici spetta al comune, nel cui territorio
viene svolta l' attivita' degli stessi.
A tal fine il comune puo' avvalersi della collaborazione dell' ente turistico
periferico competente per territorio.
Spetta alla Regione emanare direttive di carattere generale nell' interesse del
turismo regionale ed essa si riserva la facolta' di verificare l' osservanza
delle norme della presente legge per il tramite di funzionari del competente
assessorato regionale espressamente designati.
Art. 29
(Sanzioni amministrative)
Salva l' applicazione delle norme penali, la guida turistica, l' accompagnatore
o l' interprete turistico che contravvenga ai divieti di cui al precedente art.
25 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.
100.000 a L. 500.000, sempreche' l' infrazione non rientri fra quelle per le
quali sia fissata una sanzione maggiore prevista da altra legge regionale. La
sanzione e' raddoppiata in caso di recidiva.
Qualsiasi impresa, operatore od ente che applichi compensi differenti da quelli
determinati ai sensi dell' art. 23 della presente legge e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a lire 1 milione raddoppiabile
in caso di recidiva.
Art. 30
(Disposizioni transitorie)
Le guide turistiche ed i corrieri in possesso di licenza, rilasciata ai sensi
dell' art. 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell' art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono iscritti
agli elenchi di cui al precedente art. 21, previa domanda degli interessati da
presentarsi alla Regione, assessorato al turismo, nel termine di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi casi
eccezionali di comprovata impossibilita' della osservanza di tale termine e
comunque entro e non oltre un anno dalla data stessa.
La Regione trasmette ai comuni di competenza gli elenchi di cui al precedente
comma ai fini del rinnovo della licenza per l' esercizio dell' attivita'
professionale.
Con successive disposizioni di legge regionale verranno disciplinate le altre
figure professionali di cui all' art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217. In
attesa della ristrutturazione dell' organizzazione turistica regionale, in
conformita' dell' art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per enti turistici
periferici, quali sono menzionati nella presente legge, si intendono gli enti
provinciali per il turismo. In prima applicazione della presente legge e,
comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, la
Giunta regionale bandisce una prova pubblica d' esame orale per accompagnatori
turistici.
A tale prova sono ammessi i candidati che non abbiano presentato domanda di
ammissione all' ultima prova di esame bandita dalla Regione prima della data
suddetta, siano in possesso della licenza di scuola media inferiore, abbiano
gia' compiuto il trentesimo anno di eta' e dimostrino, mediante idonea
documentazione, di aver prestato, negli ultimi tre anni, attivita' di assistenza
e di accoglienza ai turisti, per almeno sessanta giorni effettivi per ciascun
anno, a favore di enti operanti nel settore turistico o di agenzie di viaggio e,
infine, di non svolgere altra attivita' lavorativa.
Per l' ammissione alla prova di cui al precedente comma, la domanda deve
contenere le dichiarazioni e quanto altro previsto al precedente art. 7, primo
comma, punti 2), 3) e 5), e secondo comma, oltre alla specificazione dell' eta'
effettiva del candidato, alla dichiarazione del possesso della licenza di scuola
media inferiore o di titolo equipollente ed alla dimostrazione documentale
richiesta dal comma precedente.
Per il bando d' esame, la nomina e la composizione delle commissioni, le
graduatorie e gli attestati di abilitazione, la concessione delle licenze,
valgono le norme di cui ai precedenti articoli 6, 8, 10, 13, 15, 16 e 18 in
quanto compatibili e con le necessarie eccezioni riguardanti gli esami scritti
ed il possesso del requisito, del diploma di scuola media superiore o titolo
equipollente.
La determinazione del numero di unita' da mettere a concorso sara' effettuata
dal comitato tecnico regionale, di cui al precedente art. 22, anche in
soprannumero rispetto alla quantificazione eventualmente gia' disposta ai sensi
del punto 2) di tale articolo o, in mancanza della stessa per non essere stato
ancora costituito il comitato, dalla Giunta regionale, rispetto all' ultima
dotazione approvata dei ruoli, sentiti in tal caso gli enti turistici periferici
competenti e le organizzazioni sindacali di categoria.
Resta salvo l' espletamento delle prove d' esame per guide ed accompagnatori
turistici, gia' bandite dalla Regione alla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo le condizioni, modalita' e quanto altro previsto dai
rispettivi bandi d' esame.
Art. 31
(Disposizioni finanziarie)
Il funzionamento delle commissioni d' esame, di cui agli articoli 9, 10 e 11
della presente legge, e del comitato tecnico regionale, di cui al precedente
art. 22, grava sul capitolo n. 26106 del bilancio di previsione della Regione
per l' esercizio 1985 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi
successivi.
2. In ordine alle previsioni di cui all' articolo 26- bis e' istituito per
memoria nel bilancio di previsione della Regione lazio per l' esercizio 1988,
apposito capitolo con la denominazione: " Spese per l' acquisto di segni
distintivi e di materiale didattico e illustrativo, nonche' per iniziative di
qualificazione professionale in materia di guide, accompagnatori ed interpreti
turistici".(14)
3. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio
decreto le necessarie variazioni sul bilancio 1988.(14)
4. Allo stanziamento dei fondi necessari per gli anni successivi si provvedera'
con la legge di approvazione del
bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.(14)
Note:
(1)Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 10 maggio
1985, n. 13. Si veda anche l'articolo 10 della legge regionale 16 novembre 1988,
n. 74;
(1a) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della legge regionale 28 ottobre
2002, n. 34
(2) Comma sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 16 novembre
1988, n. 74;
(3) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 30 novembre
1994, n. 33;
(4) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 novembre
1994, n. 33;
(5) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 30 novembre
1994, n. 33;
(6) Lettera sostituita dall'articolo 2 della legge regionale 16 novembre
1988, n. 74;
(7) Lettera sostituita dall'articolo 3 della legge regionale 16 novembre
1988, n. 74;
(8) Comma sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 4 settembre
2000, n. 26;
(9) Comma soppresso dall'articolo 4 della legge regionale 16 novembre
1988, n. 74;
(10) Comma sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 16 novembre
1988, n. 74;
(11) Articolo sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 16
novembre 1988, n. 74;
(12) Articolo sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 16
novembre 1988, n. 74;
(13) Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 16 novembre
1988, n. 74;
(14) Comma aggiunto dall'articolo 9 della legge regionale 16 novembre
1988, n. 74;
Questo testo ricavato da internet è pubblicato solo a fini informativi e non
ha valore legale rimane dunque inalterata l'efficacia degli atti legislativi
originari.
Legislazione
turistica
Costituzione della Repubblica Italiana
Legge Quadro sul turismo n.217/83
Legge Regionale del Lazio n.10/00
DECRETO
LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111